{"id":42,"date":"2026-10-31T13:35:42","date_gmt":"2026-10-31T12:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/asesor.legal\/it\/?post_type=guida&#038;p=42"},"modified":"2026-10-31T13:35:42","modified_gmt":"2026-10-31T12:35:42","slug":"separazione-e-divorzio","status":"publish","type":"guida","link":"https:\/\/asesor.legal\/it\/guide\/separazione-e-divorzio\/","title":{"rendered":"Separazione e divorzio in Italia: procedura, tempi e costi"},"content":{"rendered":"<aside class=\"risposta-rapida\">\n<h2>Risposta rapida<\/h2>\n<ul>\n<li>Con un accordo ci sono tre strade: <strong>Comune<\/strong> (se non ci sono figli protetti dalla legge n\u00e9 trasferimenti patrimoniali), <strong>negoziazione assistita<\/strong> o <strong>domanda congiunta<\/strong> al tribunale. Senza accordo si va in <strong>causa<\/strong>.<\/li>\n<li>Il divorzio si pu\u00f2 chiedere, in via generale, dopo <strong>6 mesi<\/strong> di separazione consensuale o <strong>12 mesi<\/strong> di separazione giudiziale.<\/li>\n<li>In tribunale il contributo unificato \u00e8 di <strong>43 euro<\/strong> su domanda congiunta e di <strong>98 euro<\/strong> nella causa contenziosa. Il Comune non pu\u00f2 chiedere un diritto fisso superiore all&#8217;imposta di bollo sulle pubblicazioni di matrimonio.<\/li>\n<li>Nella causa, tra il deposito del ricorso e la prima udienza non devono passare pi\u00f9 di <strong>90 giorni<\/strong>.<\/li>\n<li>Con figli minori, il ricorso contenzioso deve contenere un <strong>piano genitoriale<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/aside>\n<h2>Quale strada pu\u00f2 scegliere?<\/h2>\n<p>La strada dipende da due elementi: se c&#8217;\u00e8 un accordo e se ci sono figli protetti dalla legge, cio\u00e8 minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti. Questa tabella mette a confronto le quattro procedure.<\/p>\n<div class=\"tabela\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Procedura<\/th>\n<th>Quando si usa<\/th>\n<th>Chi riceve o decide<\/th>\n<th>Costo fissato dalla norma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Accordo in Comune<\/td>\n<td>C&#8217;\u00e8 accordo, non ci sono figli protetti e non ci sono trasferimenti patrimoniali<\/td>\n<td>Sindaco come ufficiale dello stato civile (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12\" rel=\"noopener\">D.L. 132\/2014, art. 12<\/a>)<\/td>\n<td>Diritto fisso non superiore all&#8217;imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Negoziazione assistita<\/td>\n<td>C&#8217;\u00e8 accordo, anche con figli protetti<\/td>\n<td>Avvocati delle parti, con nullaosta o autorizzazione del procuratore della Repubblica (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art6\" rel=\"noopener\">art. 6<\/a>)<\/td>\n<td>Nessun importo nella norma: dipende dal compenso degli avvocati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Domanda congiunta<\/td>\n<td>C&#8217;\u00e8 accordo e si preferisce il tribunale<\/td>\n<td>Tribunale, con sentenza (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.51\" rel=\"noopener\">c.p.c., art. 473-bis.51<\/a>)<\/td>\n<td>43 euro di contributo unificato<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Causa contenziosa<\/td>\n<td>Non c&#8217;\u00e8 accordo<\/td>\n<td>Tribunale (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.47\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.47<\/a>)<\/td>\n<td>98 euro di contributo unificato<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Questa guida spiega passaggi, termini e costi. Per capire in quali di queste strade la legge richiede un legale, veda la pagina su <a href=\"https:\/\/asesor.legal\/it\/avvocati-diritto-di-famiglia\/\">quando serve un avvocato di famiglia<\/a>.<\/p>\n<h2>Separazione e divorzio sono la stessa cosa?<\/h2>\n<p>No: la separazione non scioglie il matrimonio, il divorzio s\u00ec. La separazione pu\u00f2 essere giudiziale o consensuale (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art150\" rel=\"noopener\">c.c., art. 150<\/a>) e il giudice pu\u00f2 pronunciarla quando la convivenza \u00e8 diventata intollerabile o reca grave pregiudizio all&#8217;educazione dei figli (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art151\" rel=\"noopener\">art. 151<\/a>). Il divorzio pronuncia lo scioglimento o, nel matrimonio religioso trascritto, la cessazione degli effetti civili (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art1\" rel=\"noopener\">L. 898\/1970, artt. 1<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art2\" rel=\"noopener\">2<\/a>).<\/p>\n<p>Il termine generale per chiedere il divorzio dopo la separazione \u00e8 fissato dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3\" rel=\"noopener\">art. 3 della L. 898\/1970<\/a>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>12 mesi<\/strong> dall&#8217;udienza di comparizione, nella separazione giudiziale;<\/li>\n<li><strong>6 mesi<\/strong> nella separazione consensuale, anche se la causa contenziosa \u00e8 diventata consensuale;<\/li>\n<li>nella negoziazione assistita, i 6 mesi decorrono dalla data certificata nell&#8217;accordo; in Comune, dalla data dell&#8217;atto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo stesso articolo elenca anche casi di divorzio che non dipendono dalla separazione, come alcune condanne penali definitive dell&#8217;altro coniuge. Nella causa di separazione si pu\u00f2 proporre insieme anche la domanda di divorzio, che diventa procedibile solo dopo il termine di legge e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.49\" rel=\"noopener\">c.p.c., art. 473-bis.49<\/a>).<\/p>\n<h2>Come funziona l&#8217;accordo davanti al sindaco?<\/h2>\n<p>I coniugi si presentano di persona, dichiarano di volersi separare o divorziare alle condizioni concordate e tornano per confermare dopo almeno 30 giorni. La procedura segue l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12\" rel=\"noopener\">art. 12 del D.L. 132\/2014<\/a>:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Comune.<\/strong> Scelgono il Comune di residenza di uno dei due oppure quello in cui \u00e8 iscritto o trascritto il matrimonio.<\/li>\n<li><strong>Dichiarazioni.<\/strong> L&#8217;ufficiale dello stato civile le riceve personalmente da ciascuno e compila subito l&#8217;atto.<\/li>\n<li><strong>Conferma.<\/strong> In caso di separazione o divorzio, invita i coniugi a tornare non prima di 30 giorni. Se non si presentano, l&#8217;accordo non \u00e8 confermato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;accordo non pu\u00f2 contenere patti di trasferimento patrimoniale. Per la modifica delle condizioni gi\u00e0 fissate non \u00e8 previsto il secondo passaggio di conferma. I documenti da portare li indica l&#8217;ufficio di stato civile del Comune scelto.<\/p>\n<h2>Come funziona la negoziazione assistita?<\/h2>\n<p>I coniugi firmano con i rispettivi avvocati una convenzione, raggiungono un accordo e lo sottopongono al procuratore della Repubblica. I passaggi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art6\" rel=\"noopener\">art. 6 del D.L. 132\/2014<\/a> sono questi:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Trasmissione.<\/strong> Gli avvocati inviano l&#8217;accordo per via telematica al procuratore presso il tribunale competente. Con figli protetti, l&#8217;invio deve avvenire entro 10 giorni.<\/li>\n<li><strong>Senza figli protetti.<\/strong> Se non rileva irregolarit\u00e0, il procuratore comunica il nullaosta.<\/li>\n<li><strong>Con figli protetti.<\/strong> Il procuratore autorizza l&#8217;accordo se risponde al loro interesse. In caso contrario, o se ritiene opportuno ascoltarli, lo trasmette entro 5 giorni al presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro i successivi 30 giorni.<\/li>\n<li><strong>Stato civile.<\/strong> L&#8217;avvocato deve inviare copia autenticata dell&#8217;accordo all&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune del matrimonio entro 10 giorni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;accordo produce gli effetti dei provvedimenti del giudice. I patti di trasferimento immobiliare hanno effetti obbligatori. Nel divorzio, le parti possono prevedere un assegno in unica soluzione. La stessa procedura vale per i genitori non sposati, per affidamento e mantenimento dei figli.<\/p>\n<h2>Come funziona la domanda congiunta in tribunale?<\/h2>\n<p>I coniugi depositano un ricorso firmato anche da loro nel tribunale di residenza o domicilio di uno dei due, e il tribunale decide con sentenza. Secondo l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.51\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.51 c.p.c.<\/a>:<\/p>\n<ul>\n<li>il ricorso indica redditi e patrimoni dell&#8217;ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni per figli e rapporti economici;<\/li>\n<li>il presidente fissa l&#8217;udienza davanti al giudice relatore e trasmette gli atti al pubblico ministero;<\/li>\n<li>le parti possono chiedere nel ricorso di sostituire l&#8217;udienza con note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare;<\/li>\n<li>se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il collegio convoca le parti e indica le modifiche; se la soluzione non \u00e8 idonea, respinge la domanda allo stato.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Che cosa succede nella causa di separazione o divorzio?<\/h2>\n<p>La causa inizia con un ricorso e arriva a una prima udienza fissata entro 90 giorni dal deposito, in cui il giudice tenta la conciliazione e, se non riesce, adotta i provvedimenti temporanei.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Ricorso.<\/strong> Va depositato con i documenti previsti dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.12\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.12 c.p.c.<\/a> Senza figli minori \u00e8 di regola competente il tribunale di residenza o domicilio del convenuto (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.47\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.47<\/a>); con figli minori, quello della loro residenza abituale (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.11\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.11<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Decreto.<\/strong> Entro 3 giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l&#8217;udienza, non oltre 90 giorni dal deposito. Tra notifica e udienza devono passare almeno 60 giorni liberi; il giudice pu\u00f2 abbreviare i termini fino alla met\u00e0 per urgenza (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.14\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.14<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Risposta.<\/strong> Il convenuto si costituisce almeno 30 giorni prima dell&#8217;udienza; il decreto lo informa delle decadenze, dell&#8217;obbligo di difesa tecnica e del patrocinio a spese dello Stato.<\/li>\n<li><strong>Udienza.<\/strong> Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e il giudice ne tenta la conciliazione (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.21\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.21<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Provvedimenti temporanei.<\/strong> Se la conciliazione non riesce, il giudice decide con ordinanza su figli e contributi, che pu\u00f2 far retroagire fino alla domanda. Fissa l&#8217;udienza per le prove entro i 90 giorni successivi (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.22\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.22<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Sentenza.<\/strong> Se lo stato delle persone pu\u00f2 gi\u00e0 essere deciso, il giudice lo rimette al collegio e la causa prosegue sulle altre domande.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Quali documenti servono?<\/h2>\n<p>Nella causa con domande di contributo economico o con figli minori, il ricorso richiede documenti economici di tre anni. L&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.12\" rel=\"noopener\">art. 473-bis.12 c.p.c.<\/a> indica:<\/p>\n<ul>\n<li>dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;<\/li>\n<li>documentazione su diritti reali e beni mobili registrati e sulle quote societarie;<\/li>\n<li>estratti conto degli ultimi tre anni;<\/li>\n<li>con figli minori, il piano genitoriale su impegni e attivit\u00e0 quotidiane dei figli.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nelle altre procedure, l&#8217;elenco lo indicano il Comune, gli avvocati o la cancelleria.<\/p>\n<h2>Quanto costa separarsi o divorziare?<\/h2>\n<p>La legge fissa alcune spese di procedura; il compenso dell&#8217;avvocato, quando c&#8217;\u00e8, non ha una tariffa unica.<\/p>\n<div class=\"tabela\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Voce<\/th>\n<th>Importo<\/th>\n<th>Fonte<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Contributo unificato, domanda congiunta<\/td>\n<td>43 euro<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2002-05-30;115~art13\" rel=\"noopener\">d.P.R. 115\/2002, art. 13, c. 1, lett. a)<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contributo unificato, causa contenziosa<\/td>\n<td>98 euro<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2002-05-30;115~art13\" rel=\"noopener\">art. 13, c. 1, lett. b)<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Anticipazione forfettaria per le notifiche<\/td>\n<td>27 euro, a carico di chi deposita il ricorso introduttivo; chieda alla cancelleria se si applica al suo procedimento<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2002-05-30;115~art30\" rel=\"noopener\">art. 30<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Diritto fisso del Comune<\/td>\n<td>Non superiore all&#8217;imposta di bollo sulle pubblicazioni di matrimonio; chieda l&#8217;importo al Comune<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12\" rel=\"noopener\">D.L. 132\/2014, art. 12, c. 6<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Compenso dell&#8217;avvocato<\/td>\n<td>Si pattuisce di regola per iscritto; l&#8217;avvocato comunica per iscritto la prevedibile misura del costo<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art13\" rel=\"noopener\">L. 247\/2012, art. 13<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Con un reddito imponibile annuo fino a <strong>13.659,64 euro<\/strong> pu\u00f2 chiedere il patrocinio a spese dello Stato (<a href=\"https:\/\/ca-milano.giustizia.it\/resources\/cms\/documents\/NDS_36_2025_Aggiornamento_limiti_per_ammissione_patrocinio_signed_1.pdf\" rel=\"noopener\">nota della Corte d&#8217;appello di Milano<\/a>). Quando i suoi interessi sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi, conta solo il suo reddito (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2002-05-30;115~art76\" rel=\"noopener\">d.P.R. 115\/2002, art. 76, c. 4<\/a>).<\/p>\n<h2>Che cosa succede ai figli?<\/h2>\n<p>Il giudice valuta prima di tutto se i figli minori possono restare affidati a entrambi i genitori, e decide con esclusivo riferimento al loro interesse (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art337ter\" rel=\"noopener\">c.c., art. 337-ter<\/a>). Stabilisce tempi e modalit\u00e0 di presenza presso ciascun genitore e quanto ciascuno deve contribuire al mantenimento. Prende atto degli accordi dei genitori, se non contrari all&#8217;interesse dei figli.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Affidamento a un solo genitore.<\/strong> \u00c8 possibile con provvedimento motivato, se l&#8217;affidamento all&#8217;altro \u00e8 contrario all&#8217;interesse del minore (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art337quater\" rel=\"noopener\">art. 337-quater<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Figli maggiorenni.<\/strong> Il giudice pu\u00f2 disporre un assegno periodico a favore di chi non \u00e8 economicamente indipendente, versato di regola direttamente al figlio (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art337septies\" rel=\"noopener\">art. 337-septies<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Spetta un assegno al coniuge?<\/h2>\n<p>Pu\u00f2 spettare, ma con regole diverse tra separazione e divorzio.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Separazione.<\/strong> Il coniuge a cui non \u00e8 addebitata la separazione ha diritto a quanto necessario al mantenimento, se non ha adeguati redditi propri (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art156\" rel=\"noopener\">c.c., art. 156<\/a>). L&#8217;addebito si chiede al giudice e si basa su un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (art. 151).<\/li>\n<li><strong>Divorzio.<\/strong> L&#8217;assegno \u00e8 disposto quando un coniuge non ha mezzi adeguati o non pu\u00f2 procurarseli per ragioni oggettive. Il tribunale considera condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla famiglia e al patrimonio, redditi e durata del matrimonio. L&#8217;obbligo cessa se chi lo riceve si risposa (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art5\" rel=\"noopener\">L. 898\/1970, art. 5<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Successione e pensione.<\/strong> Il coniuge separato con addebito ha diritti successori ridotti (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art548\" rel=\"noopener\">c.c., art. 548<\/a>). L&#8217;ex coniuge titolare di assegno pu\u00f2 avere diritto alla pensione di reversibilit\u00e0 o a una sua quota (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9\" rel=\"noopener\">L. 898\/1970, art. 9<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Quanto tempo ci vuole?<\/h2>\n<p>Nessuna norma fissa una durata complessiva: la legge stabilisce solo alcuni termini parziali. Sono questi: conferma in Comune non prima di 30 giorni, prima udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso, udienza per le prove entro i 90 giorni successivi all&#8217;ordinanza, attesa di 6 o 12 mesi tra separazione e divorzio. La durata reale dipende dall&#8217;ufficio e dal caso.<\/p>\n<section class=\"faq\">\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<details>\n<summary>Si pu\u00f2 divorziare senza essersi prima separati?<\/summary>\n<p>Di regola no: serve una separazione protratta per 6 o 12 mesi. L&#8217;art. 3 della L. 898\/1970 prevede per\u00f2 altri casi, come alcune condanne penali definitive dell&#8217;altro coniuge.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Si pu\u00f2 fare tutto in Comune se abbiamo figli?<\/summary>\n<p>No se i figli sono minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti. In questi casi restano la negoziazione assistita o il tribunale (D.L. 132\/2014, art. 12, c. 2).<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Possiamo trasferire la casa con l&#8217;accordo in Comune?<\/summary>\n<p>No: l&#8217;accordo davanti al sindaco non pu\u00f2 contenere patti di trasferimento patrimoniale. Nella negoziazione assistita i patti di trasferimento immobiliare hanno effetti obbligatori.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Che cosa succede se non mi presento all&#8217;udienza?<\/summary>\n<p>Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. L&#8217;assenza ingiustificata pu\u00f2 pesare nella valutazione del giudice e nella liquidazione delle spese. Se non compare chi ha fatto causa e l&#8217;altro non chiede di proseguire, il procedimento si estingue (c.p.c., art. 473-bis.21).<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Il mantenimento pu\u00f2 decorrere dal giorno della domanda?<\/summary>\n<p>S\u00ec, il giudice pu\u00f2 farlo retroagire fino alla data della domanda (c.p.c., art. 473-bis.22).<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Dove verifico l&#8217;iscrizione di un avvocato?<\/summary>\n<p>Nella ricerca del Consiglio Nazionale Forense o nell&#8217;albo dell&#8217;Ordine locale. Trova le indicazioni nella pagina sugli <a href=\"https:\/\/asesor.legal\/it\/avvocati\/\">avvocati in Italia<\/a>.<\/p>\n<\/details>\n<\/section>\n<section class=\"fonti\">\n<h2>Norme e fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art151\" rel=\"noopener\">Codice civile, artt. 150, 151, 156, 337-ter, 337-quater, 337-septies, 548<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3\" rel=\"noopener\">L. 898\/1970, artt. 1, 2, 3, 5, 9<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art6\" rel=\"noopener\">D.L. 132\/2014, art. 6<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12\" rel=\"noopener\">D.L. 132\/2014, art. 12<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art473bis.14\" rel=\"noopener\">Codice di procedura civile, artt. 473-bis.11, 473-bis.12, 473-bis.14, 473-bis.21, 473-bis.22, 473-bis.47, 473-bis.49, 473-bis.51<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2002-05-30;115~art13\" rel=\"noopener\">d.P.R. 115\/2002, artt. 13, 30, 76<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art13\" rel=\"noopener\">L. 247\/2012, art. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ca-milano.giustizia.it\/resources\/cms\/documents\/NDS_36_2025_Aggiornamento_limiti_per_ammissione_patrocinio_signed_1.pdf\" rel=\"noopener\">Corte d&#8217;appello di Milano, nota n. 36\/2025 sul limite di reddito<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Informazione consultata il 31 ottobre 2026. \u00c8 informazione generale e non sostituisce il parere di un avvocato sul suo caso.<\/p>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le quattro strade per separarsi o divorziare in Italia: Comune, negoziazione assistita, domanda congiunta e causa, con passaggi, termini, costi e documenti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_alit_intencao":"Persona che vuole separarsi o divorziare e cerca di capire quale procedura seguire, quanto tempo richiede, quanto costa e quali documenti servono.","_alit_guia_pilar":"","_alit_revisor":"","_alit_noindex":"","_alit_gemela_es":"","_alit_llms_optional":"","footnotes":""},"area":[2],"citta":[],"class_list":["post-42","guida","type-guida","status-publish","hentry","area-diritto-di-famiglia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/guida\/42","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/guida"}],"about":[{"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/guida"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/guida\/42\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43,"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/guida\/42\/revisions\/43"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=42"},{"taxonomy":"citta","embeddable":true,"href":"https:\/\/asesor.legal\/it\/wp-json\/wp\/v2\/citta?post=42"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}